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IMPRESA SOCIALE

Nell'ambito del cosiddetto "Terzo settore" troviamo in generale gli enti non profit, ai quali è consentito perseguire soltanto uno scopo di lucro cosiddetto oggettivo (sostanzialmente identificabile con l'economicità della gestione), ma non un lucro soggettivo: non si può infatti distribuire un dividendo, il che implica che vi sono vincoli di destinazione degli utili, divieto di distribuzione degli utili e delle riserve ed etero destinazione del patrimonio in caso di cessazione dell'attività.

Proprio grazie al contesto socio economico del "Terzo Settore", in cui le organizzazioni non profit sono chiamate a svolgere la propria attività e il contatto sempre più intenso tra ordinamenti internazionali, anche nell'ordinamento italiano si sono create profonde modificazioni della originaria disciplina; sono stati compiuti numerosi tentativi volti a trovare soluzioni per conferire alle organizzazioni non profit una veste giuridica in grado di rispondere alle istanze sempre più complesse che emergono dalla società civile contemporanea; il risultato è stata la nascita dell'impresa sociale, introdotta dalla legge delega n.118/2006 e dal successivo decreto attuativo n.155/2006.

Il legislatore ha disciplinato l'impresa sociale con la funzione di istituire e identificare una nuova categoria organizzativa (ovvero una qualifica) che può essere acquistata da tutte le organizzazioni private, compresi gli enti del Libro Quinto del Codice Civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto.

La disciplina sulle imprese sociali non intende disciplinare una nuova categoria normativa nella quale inquadrare tutti gli enti che presentano in concreto i requisiti minimi, tantomeno si presenta come un soggetto giuridico autonomo attuato dal decreto n.155/2006, bensì individua una "qualifica" che può essere assunta da tutte le tipologie di organizzazioni private, ovvero da associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici, società, cooperative in genere e, in particolare, cooperative sociali. Fin dalla prima definizione, quindi, appare evidente la complessità della materia e le difficoltà cui è andato incontro il legislatore.

Se siete operatori del Terzo Settore troverete nel nostro Studio professionalità e competenza per assisterVi nei meandri di una disciplina spesso complessa ed articolata ma sicuramente ricca di ampie potenzialità spesso non adeguatamente sfruttate.