Matrimonio e passaggi generazionali
Matrimonio e passaggi generazionali
Molto si è detto e scritto riguardo al trust, ma questo istituto giuridico è spesso ancora visto come uno sconosciuto. Dopo un iniziale entusiasmo, il suo utilizzo si è notevolmente ridimensionato. Le ragioni sono molteplici e di carattere pratico.
Ciò non toglie che il trust possa ancora avere profili di grande utilità nella risoluzione di problemi concreti, motivo per cui è importante illustrarne gli elementi caratteristici:
Il trust è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, in ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985.
Di fatto, è un rapporto giuridico creato da una persona – eventualmente anche tramite testamento – attraverso il quale alcuni beni di questa persona, detta “disponente”, vengono posti sotto il "controllo" di un trustee, nell'interesse di un beneficiario o per uno scopo determinato (art. 2 della Convenzione).
A seguito della stipulazione del trust, il trustee si obbliga ad amministrare i beni in trust secondo il programma stabilito dal disponente.
L’effetto principale del trust è la segregazione dei beni nel patrimonio del trustee, a cui questi beni vengono trasferiti. Si crea così un vero e proprio patrimonio separato, che potrebbe anche restare formalmente nella titolarità del disponente, essendo ormai ammesso il cosiddetto trust autodichiarato.
Il trust presenta numerose complessità e sfaccettature, e soprattutto applicazioni pratiche che lo rendono uno strumento utile anche in ambito successorio, giusto per fare un esempio.
Il nostro Studio è in grado di fornirvi spiegazioni chiare e concrete, e di consigliarvi in base alle vostre reali esigenze.